Come si diventa mediatore civile e commerciale


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La mediazione civile e commerciale

La mediazione civile e commerciale è quell’attività professionale che viene svolta da un terzo imparziale ed è finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore civile può operare sia individualmente che collegialmente, svolgendo la sua professione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio di mediazione. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà e l’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

In alcune materie particolarmente conflittuali la mediazione sarà obbligatoria prima di avviare un giudizio civile in tribunale. Ciò vale per le liti in materia di condominio, locazione, per i danni provocati dal medico, per le controversie in materia di contratti bancario finanziari e assicurativi.

Il registro degli organismi di mediazione


La mediazione si può svolgere sia presso enti pubblici che privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia.

Come detto gli enti abilitati a svolgere la mediazione possono essere pubblici o privati (per esempio società a responsabilità limitata, associazioni), ovvero organi o articolazioni interne degli enti medesimi (ad esempio camere di conciliazione istituite dalle Camere di commercio). Pertanto, il registro è diviso in due parti distinte, enti pubblici e enti privati, con tre sezioni ciascuna che indicano rispettivamente l’elenco dei mediatori, i mediatori specializzati nella materia internazionale e quelli specializzati nella materia dei rapporti di consumo. Per gli enti privati devono essere specificati soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi. La vigilanza sui mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo è esercitata dal direttore generale, sentito il Ministero dello sviluppo economico.
Anche gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia.
Naturalmente anche i Consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali a loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia per mezzo di una semplice domanda.

Anche la Consob e la Banca d’Italia possono svolgere l’attività di mediazione per le materie finanziarie e bancarie: il procedimento di mediazione può essere esperito davanti alle Camere di conciliazione della Consob o all’Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia.

Tipi di mediazione

La mediazione può essere:
- facoltativa,  cioé scelta dalle parti
- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione. Dal 20 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Come avviene la mediazione: procedimento

La mediazione si instaura con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

Il procedimento di mediazione, però, ha una durata massima: 4 mesi.

Se tramite un mediatore civile e commerciale si raggiunge un accordo questo è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Invece nel caso di mancato accordo, il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite (in via transattiva) che le parti restano libere di accettare o meno.

Riservatezza

Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata ai fini dell’eventuale processo. Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata.
Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.

Spese della mediazione

Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia per gli organismi di mediazione pubblici.

Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministro della giustizia.

La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.

Agevolazioni fiscali

Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.

Come si diventa mediatore civile e commerciale

I criteri e le modalità di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e nell’elenco degli enti di formazione sono fissati con D.M n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, che attua quanto previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

I mediatori, infatti, possono essere iscritti nel registro solo dopo aver frequentato un percorso formativo ad hoc tenuto da formatori accreditati, inseriti nell’elenco dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione istituito presso il Ministero.

I mediatori, che devono essere in numero non inferiore a cinque per ciascun organismo, devono possedere i seguenti requisiti:

*      un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale, oppure, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale

*      una specifica formazione ed un aggiornamento almeno biennale presso gli enti di formazione

*      alcuni requisiti di onorabilità (non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa, non essere interdetti dai pubblici uffici, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento).

I mediatori possono svolgere la loro attività al massimo per cinque organismi di mediazione.

Elenco degli enti di formazione

L’elenco degli enti abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori è tenuto sempre presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile o un suo delegato con qualifica dirigenziale. E’ diviso in due parti (enti pubblici e enti privati) e in più sezioni; una sezione è riservata all’indicazione del responsabile scientifico dell’ente di formazione (che ha il compito di valutare i requisiti professionali dei formatori, a garanzia di elevati livelli di formazione).

E’ prevista una formazione obbligatoria di durata non inferiore a 50 ore, rivolta a 30 partecipanti per corso, articolata in corsi teorici e pratici comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di 4 ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica.

I corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore.

Occorre infine istituire un percorso di aggiornamento formativo biennale, teorico e pratico, di durata non inferiore a 18 ore, comprensive di sessioni simulate, o, in alternativa, di sessioni di mediazione

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